DIREZIONE DEI LAVORI

L’articolo n.1662 del Codice Civile stabilisce che il Committente ha diritto a controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne a proprie spese l’avanzamento e lo stato: la figura che svolge queste attività è il Direttore dei lavori che, negli appalti privati è nominato direttamente dal committente, mentre in quelli pubblici la sua designazione è demandata al R.U.P.
In generale la nomina di un direttore dei lavori è richiesta, da alcune norme o dai regolamenti comunali, in tutti quei casi in cui vi sia l’obbligo del deposito di un progetto (ad es. per ristrutturare un appartamento con spostamento dei tramezzi o modifica di aperture esterne o interventi riguardanti le strutture).
La direzione dei lavori comprende la supervisione delle attività di cantiere e verifica della corretta esecuzione dei lavori in appalto: opere murarie, posa degli impianti a norma di legge e verifica preliminare della loro corretta funzionalità, rispetto delle norme urbanistiche e di conformità rispetto al progetto presentato; supervisione della corretta posa in opera di materiali, arredi architettonici di progetto e controllo del dettaglio relativamente alla tipologia di lavorazioni richieste, assistenza alla committenza nella scelta dei materiali, sanitari, rivestimenti e finiture varie.

Lo scopo di nominare un direttore dei lavori è quello di fargli svolgere un controllo tecnico, amministrativo e contabile dei lavori, tutelando ovviamente gli interessi del committente. I suoi compiti saranno molteplici:

  • denunciare al comune di riferimento l’apertura del cantiere (se le opere ricadono entro determinate categorie, tale denuncia non è richiesta);

  • controllare che i lavori vengano eseguiti in conformità al progetto ed alle norme di legge, impartendo opportune indicazioni alle imprese esecutrici (ove necessario con “ordini di servizio”);

  • controllare che i materiali impiegati e le lavorazioni siano rispondenti al progetto ed al capitolato, procedendo alla accettazione dei materiali, alla esecuzione di prove, alla richiesta e riordino di documentazione tecnica che accompagna i materiali (ad esempio per i certificati degli acciai, dei materiali, etc…);

  • controllare che siano rispettati gli obblighi amministrativi da parte dell’esecutore e dei suoi eventuali subappaltatori;

  • coordinare le imprese per assicurare il buon andamento dei lavori;

  • controllare che i lavori vengano svolti nel rispetto del programma concordato (cronoprogramma) e con la giusta sequenza temporale (ad esempio controllare che vengano rispettati i tempi di maturazione dei getti di cemento armato prima della rimozione dei sostegni e delle casseformi);

  • tenere un giornale dei lavori nel quale vengono annotati tutti gli eventi significativi, il contenuto sintetico degli ordini di servizio, la consegna dei materiali, l’esecuzione dei getti di calcestruzzo, il personale ed i mezzi presenti, le lavorazioni svolte quotidianamente, etc…;

  • tenere la contabilità dei lavori, con redazione dei S.A.L. (stati di avanzamento dei lavori);

  • supportare il committente laddove si rendano necessarie varianti, con analisi prezzi, perizie, etc…;

  • annotare le eventuali variazioni apportate al progetto originale, in modo che le eventuali modifiche possano essere riassunte nel progetto finale, anche detto “as-built”;

  • redigere il certificato di inizio lavori, gli eventuali verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di fine lavori ed il certificato di regolare esecuzione;

  • redigere il certificato di collaudo, quando non sia previsto un “collaudatore” (la nomina di un Collaudatore diverso dal direttore dei lavori è obbligatoria ad esempio nel caso di realizzazione di strutture).

Ovviamente, il direttore dei lavori possiede e utilizza tutti gli elaborati del progetto esecutivo, nonché quelli delle varianti, così come la contabilità di commessa fornita dalle imprese coinvolte e, infine, il cronoprogramma di progetto.

 

COORDINATORE DELLA SICUREZZA

Il D.lgs. n.81 del 09/04/2008 “Testo unico sulla salute e sulla sicurezza sul lavoro ” all’articolo n.90 “Obblighi del Committente o del Responsabile dei lavori” ai seguenti comma n.3, 4 e 5 rende noti i casi in cui il committente è obbligato a nominare la figura del Coordinatore della sicurezza:
3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più Imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.
4. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all’articolo n.98.
5. La disposizione di cui al comma n.4 si applica anche nel caso in cui, dopo l’affidamento dei lavori a un’unica impresa, l’esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.

Il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (C.S.P.) si occupa di redigere:

  • il Piano di sicurezza e coordinamento (P.S.C.), documento mediante il quale si progetta la sicurezza in cantiere;

  • il fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori.

mentre il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (C.S.E.) si occupa invece di verificare:

  • l’attuazione del piano di sicurezza e coordinamento per tutta la durata dei lavori con opportune azioni di coordinamento e controllo;

  • la corretta applicazione delle procedure di lavoro.

 

RESPONSABILE DEI LAVORI

Figura incaricata dal Committente per farne le veci su aspetti tecnici-professionali inerenti alla sicurezza in cantiere; nel campo di applicazione del D.Lgs. n.163 del 12/04/ 2006 e s.m.i. il Responsabile dei lavori coincide con il Responsabile del procedimento.
In caso di mancata nomina del responsabile dei lavori, lo stesso coincide con il committente.
È buona regola nominare il responsabile dei lavori nei seguenti casi:

  • il committente non ha le capacità professionali per rispettare tutti gli obblighi a lui imposti dalla normativa;

  • l’opera è commissionata da più committenti (esempio un condominio o un immobile che abbia più comproprietari).